Come diventare socio

STATUTO

Titolo I
Disposizioni generali

Art.1 - È costituita l’associazione “Bastioni. Associazione per la formazione e la ricerca nel campo del restauro di opere d’arte”

Art.2 - L’Associazione Bastioni ha sede legale in Via San Niccolò 93 rosso, 50125 Firenze.

Art.3 - L’Associazione Bastioni è apartitica e al di fuori di propagande e strumentalizzazioni, dirette e indirette, politiche e di ogni genere e tipo; non persegue scopi di lucro e devolverà gli utili o avanzi di gestione ad attività dirette a realizzare lo scopo sociale; ha durata illimitata.

Art.4 - Gli scopi perseguiti dall’associazione sono:

  • la formazione, lo studio e la ricerca nel campo delle arti figurative, con particolare riguardo al restauro e alla conservazione d’opere d’arte. L’Associazione Bastioni ha per scopo quello di riunire le diverse esperienze di lavoro nel campo del restauro e dello scambio delle reciproche tecniche. A tal fine l’Associazione Bastioni potrà promuovere e organizzare corsi di preparazione e di formazione del personale addetto al restauro, seminari, conferenze, mostre. Potrà promuovere studi e ricerche relativi a nuove tecniche di conservazione e di restauro; istituire ed erogare borse di studio; sostenere la realizzazione di pubblicazioni ed altri supporti anche audiovisivi.
  • Il patrocinio e la valorizzazione delle attività artistiche del quartiere di San Niccolò in Firenze. A questo fine l’Associazione potrà promuovere forme collaborative con altre associazioni, con privati e con enti pubblici.

Art.5 - In generale, l’Associazione potrà compiere tutti gli atti, anche se non espressamente previsti dallo Statuto, purché utili alla realizzazione dello scopo comune.

Art.6 - L’Associazione si doterà di un logo o marchio identificativo; l’utilizzo di tale logo sarà regolato da apposita delibera.

Art.7 - L’associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini; essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Titolo II
Patrimonio dell’associazione

Art.8 - Il patrimonio dell’associazione è costituito: dai beni mobili e immobili che diventeranno proprietà dell’Associazione; dalle quote sociali versate annualmente dai propri soci; da eventuali donazioni, erogazioni, finanziamenti, lasciti o contributi di qualsiasi tipo, liberamente erogati; dai proventi eventualmente derivati dalla gestione economica del bilancio e del patrimonio.

Art.9 - L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre d’ogni anno; entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio il Consiglio direttivo predisporrà il bilancio consuntivo, nonché il bilancio preventivo del successivo esercizio, onde sottoporli all’approvazione dell’Assemblea degli associati.

Titolo III
I soci

Art.10 - Possono essere soci esclusivamente persone fisiche, artigiani, pittori, restauratori, incisori, scultori e ricercatori, storici dell’arte ed in genere esperti nelle arti figurative che intendano perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

Art.11 - Il numero dei soci deve essere superiore a tre senza un massimo predeterminato.

Art.12 - E’ ammessa la figura del sostenitore non socio, il quale potrà corrispondere con l’Associazione e partecipare alle riunioni, senza diritto di voto e senza poter interloquire.

Art.13 - Possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.

Art.14 - Per diventare socio occorre essere presentato da un socio già esistente e presentare domanda al consiglio direttivo, specificando: cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza e codice fiscale; il motivo della richiesta. La domanda deve contenere esplicitamente l’obbligo da parte del richiedente di osservare lealmente le disposizioni dello Statuto, dell’atto costitutivo e degli eventuali Regolamenti deliberati dagli organi sociali dell’Associazione.

Art.15 - L’adesione ha effetto solo a seguito dell’accoglimento della domanda da parte del consiglio direttivo e del versamento della quota associativa; possono essere nominati un numero massimo di 5 soci onorari, soggetti aventi particolare riconoscimento e valore in campo artistico ai quali, pur possedendo gli stessi diritti di tutti gli altri soci, non verrà richiesta alcuna quota annuale; la qualifica di socio onorario sarà mantenuta fino a revoca insindacabile da parte del consiglio direttivo o per rinuncia dal parte del socio onorario; il contributo eventualmente elargito non è mai rimborsabile.

Art.16 - La qualità di socio si perde per decadenza, recesso, esclusione o morte; la decadenza è pronunciata dal consiglio direttivo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati e nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto dagli scopi sociali dell’Associazione.

Art.17 - Il recesso avviene su domanda del socio inviata con raccomandata al consiglio direttivo, il quale deve deliberare in merito entro 3 (tre) mesi dalla data di presentazione della richiesta. Spetta al consiglio direttivo constatare se ricorrono motivi che legittimino il recesso e a provvedere in conseguenza nell’interesse dell’Associazione; il recesso ha effetto dalla data di deliberazione.

Art.18 - L’esclusione del socio, viene deliberata dal consiglio direttivo dell’Associazione quando il socio medesimo:

  • non osservi le disposizioni dell’atto costitutivo, Statuto e Regolamento, oppure le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  • senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso l’Associazione.

Art.19 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza, recesso ed esclusione, devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’interessato entro i 15 (quindici) giorni successivi alla deliberazione stessa; i soci receduti, decaduti o esclusi non potranno chiedere rimborsi.

Titolo IV
L’assemblea dei soci

Art.20 - L’assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, si riunisce nella sede dell’Associazione o in altro luogo da indicarsi nell’avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci.

Art.21 - La data e l’ordine del giorno dell’assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni quali fax, e-mail, sms, purché venga assicurata e confermata la ricezione della convocazione.

Art.22 - Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione.

Art.23 - Ciascun socio potrà rappresentare uno o più soci purché munito di regolare delega scritta.

Art.24 - Per la costituzione legale dell’assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti; non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione.

Art.25 - Nella seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; la data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art.26 - L’assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio; le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo diversa deliberazione del consiglio direttivo; è in ogni caso escluso il voto segreto.

Art.27 - L’assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo, ed in sua mancanza dal Vice-presidente, il quale nomina un segretario il quale provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’assemblea; i verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell’assemblea e dal segretario.

Art.28 - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.

Art.29 - I soci riuniti in Assemblea straordinaria possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell’associazione stabiliti al precedente articolo 4.

Art.30 - Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente articolo, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso due terzi dei voti presenti o rappresentati.

Titolo V
Il consiglio direttivo

Art.31 - L’associazione è retta dal Consiglio direttivo, nominato dall’assemblea dei soci, composto da non meno di tre membri.

Art.32 - Il consiglio direttivo è retto dal presidente, che dura in carica per l’intera durata del consiglio, uno o più vice-presidenti ed eventualmente distinti incarichi specifici agli altri consiglieri.

Art.33 - Il Presidente è nominato dall’assemblea dei soci; le altre cariche all’interno del consiglio direttivo sono nominate dal presidente.

Art.34 - I Consiglieri rimangono in carica per tre anni; i consiglieri uscenti sono rieleggibili.

Art.35 - L’assemblea dei soci può revocare in ogni tempo il mandato con la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso due terzi dei voti presenti o rappresentati.

Art.36 - in caso di morte o di o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea dei soci che provvederà ad eleggerne il sostituto o a deliberare di comporre il consiglio direttivo dai membri residui se non inferiori a tre.

Art.37 - La carica di consigliere è gratuita.

Art.38 - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria;

in particolare il consiglio:

  • è investito di tutti i più ampi poteri per l’ordinaria amministrazione dell’associazione e per lo svolgimento dell’attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all’assemblea generale;
  • fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
  • può affidare ai suoi membri, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l’assemblea generale decide di effettuare nell’interesse comune dell’associazione;
  • stabilisce l’importo delle quote annue di associazione;
  • decide sull’attività e le iniziative dell’associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell’articolo 7;
  • redige i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all’assemblea dei soci;
  • stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
  • conferisce e revoca procedure.

Art.39 - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri e sono valide anche se prese con semplice consultazione e consenso verbale o scritto con qualunque mezzo di comunicazione ritenuto idoneo salvo richiesta di verbalizzazione da parte di un consigliere; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art.40 - La firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente.

Titolo VI
Collegio dei probiviri

Art.41 - L’assemblea straordinaria può nominare il collegio dei probiviri, formato da tre membri, con il compito di intervenire in caso di controversie interne all’Associazione o in occasione di episodi che possono turbare la vita dell’Associazione stessa o offuscare il suo nome, i quali giudicheranno ex bono at aequo senza formalità di procedura.

Art.42 - I membri del collegio durano in carica un triennio e sono rieleggibili; è escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Art.43 - la carica è incompatibile con quella di membro del Consigli direttivo.

Art.44 - in occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare il Presidente.

Titolo VI
Scioglimento

Art.45 - Qualora venissero meno le possibilità di realizzare gli scopi associativi o venisse a cessare l’attività dell’Associazione, l’Assemblea dei soci delibererà sullo scioglimento dell’Associazione ponendola conseguentemente in liquidazione e provvedendo alla nomina dell’organo di liquidazione e deliberando in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art.46 - In ogni caso, il patrimonio residuo dovrà essere destinato ad altra associazione avente finalità sociali analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità.

Titolo VI
Disposizioni finali

Art.47 - Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile e delle altre leggi ordinarie in materia.

Firenze 14 Novembre 2008

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